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Home Italia e Mondo

Ecco perché il governo Meloni non può espellere facilmente o bloccare i clandestini e come combattere veramente l’immigrazione clandestina

Wonder Channel Redazione di Wonder Channel Redazione
16 Settembre 2025
in Italia e Mondo
Tempo di lettura 16 minuti
Ecco perché il governo Meloni non può espellere facilmente o bloccare i clandestini e come combattere veramente l'immigrazione clandestina

Mettiamola così: l’Italia non è “cattiva” se pretende ordine, legalità e sostenibilità. È buon senso. Oggi, però, tra clandestinità, accoglienza infinita, lentezze nei rimpatri e un quadro giuridico che in mare ci lega mani e piedi, il sistema non regge. In quest’articolo metto sul tavolo costi, vincoli, numeri sul lavoro (anche degli africani), e questione ONG. È un pezzo dichiaratamente critico, sì; ma con dati e norme. Solo così si discute sul serio.

Se ti stai chiedendo “perché non li espellono e basta?”, la risposta breve è: perché il diritto europeo e internazionale lo impedisce in molti casi, e forzare la mano costerebbe all’Italia condanne e sanzioni pesanti. Il divieto di respingimenti collettivi (art. 4 Protocollo n. 4 CEDU) e il principio di non-refoulement (nessuno può essere rimandato dove rischia torture o trattamenti inumani) sono vincoli rigidi, già messi nero su bianco dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Hirsi Jamaa c. Italia sui respingimenti in mare: riportare gruppi “in blocco”, senza valutazione individuale, viola la Convenzione e apre la strada a risarcimenti (in quel caso, 15.000 € a persona più spese).

In mare non vale la regola “porto più vicino” in senso puramente geografico: le convenzioni SOLAS/SAR/UNCLOS e le linee guida dell’IMO impongono lo sbarco nel “luogo di sicurezza” (place of safety), cioè in un porto dove i naufraghi ricevono assistenza, possono chiedere protezione e non rischiano respingimenti o abusi. A decidere chi coordina e dove sbarcare è l’MRCC competente (il Centro di coordinamento dei soccorsi): il comandante non può imporre da solo un porto straniero, perché serve il consenso dello Stato che lo gestisce.

“Ma allora perché non sbarcarli in Tunisia, Egitto o Marocco, che sono più vicini della Sicilia?”

In teoria si può, ma solo se si verificano tutte queste condizioni:

  1. Consenso esplicito del Paese terzo ad accogliere lo sbarco;
  2. Requisiti del place of safety: accesso alla procedura d’asilo, divieto di trattamenti degradanti, nessun rischio di catene di respingimenti;
  3. Coordinamento SAR coerente (spesso i soccorsi avvengono fuori dalle loro aree SAR) e capacità di gestire lo sbarco in sicurezza.

Nella pratica, oggi accade raramente per tre motivi:

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  • Consenso mancante: né Egitto né Marocco né Tunisia sono obbligati ad aprire i porti a navi straniere con persone soccorse altrove; senza autorizzazione non si entra. Ci sono stati anche casi controversi di dirottamenti verso Egitto criticati da ONG come contrari alla prassi corretta del SAR.
  • Valutazioni di sicurezza: Libia è esclusa da anni come “luogo sicuro” (posizione ufficiale UNHCR). Per la Tunisia, nel 2023–2025 molte organizzazioni e osservatori hanno documentato abusi e deportazioni collettive di migranti subsahariani; diverse prese di posizione pubbliche dicono che Tunisia non è oggi un “place of safety” affidabile per sbarchi di terzi Paesi. Questo non vuol dire che sia “sempre e per chiunque” insicura, ma che non offre garanzie generali per uno sbarco standardizzato dall’Europa.
  • Operatività SAR e rotte: Egitto e Marocco sono ai margini della rotta del Mediterraneo centrale (che ricade su MRCC libico/maltese/italiano). Anche quando l’Egitto coordina un evento SAR nel suo settore, lo sbarco effettivo può avvenire in un porto europeo ritenuto più sicuro e attrezzato dal comandante in coordinamento con le autorità.

Su Marocco ed Egitto non esistono prese di posizione così nette come per la Libia, ma la letteratura legale indipendente sottolinea che, allo stato attuale, nessuno dei cinque Paesi nordafricani (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia) può essere considerato in generale un “place of safety” per sbarchi “esternalizzati” dall’UE, perché mancano garanzie strutturali su non-refoulement e accesso alla protezione. In diritto, quindi, si può solo caso per caso, con consenso e garanzie puntuali.

E i costi se l’Italia “forzasse” la mano?

Oltre ai costi operativi (più pattugliamenti, trattenimenti lunghi, contenziosi), arriverebbero sanzioni: la Corte di giustizia UE ha già inflitto all’Ungheria 200 milioni una tantum + 1 milione al giorno per violazioni in materia di asilo. Forzare respingimenti o sbarchi in Paesi terzi senza garanzie riaprirebbe la strada a infrazioni UE e a nuove condanne CEDU sul modello Hirsi, con risarcimenti per persona.

Morale della storia:

  • Sì, “più vicino” non basta: serve un porto sicuro e il via libera del Paese.
  • Sì, in teoria Tunisia/Egitto/Marocco potrebbero essere usati solo quando offrono garanzie specifiche e accettano lo sbarco — oggi è raro.
  • No, non si può copiare la Polonia al mare: respingimenti collettivi e “zone franche” violano CEDU e diritto del mare; il conto in sanzioni e cause sarebbe salatissimo.

I costi “nascosti” dell’irregolarità e quelli “visibili” dell’accoglienza

Parto dai numeri. Gli irregolari in Italia – cioè persone senza un titolo di soggiorno valido – sono stimati in circa 321 mila all’inizio del 2024 (ISMU).

Parallelamente, i richiedenti asilo e i beneficiari dell’accoglienza (hotspot, CAS, SAI) erano 137.653 al 15 maggio 2025, con 99.372 nei centri di accoglienza e 38.180 nel SAI. Sono presenze regolari durante la procedura, ma costano. Fonte: immigrazione.it

Per capire l’ordine di grandezza annuale ho messo insieme parametri ufficiali: costo medio del rimpatrio 2.864,77 € a persona (decreto Interno 21/6/2024), costo pro die per adulti in CAS 39,03 €, per minori non accompagnati 60 €. Questi sono riferimenti istituzionali usati in dossier parlamentari e atti amministrativi.

Tabella – Stima annua dei costi (scenario “base”)

VoceImporto annuo (€)Come si ottiene
Sanità urgente per irregolari (STP)160.500.000Stima prudente su platea giovane, prestazioni urgenti/essenziali (art. 35 T.U.).
Ordine pubblico (quota pro-quota)888.000.000Quota di spesa sicurezza legata a controlli, pattugliamenti, procedure su irregolarità.
Carceri (quota irregolari)322.134.915Costo medio/detenuto × stima presenza irregolare fra detenuti stranieri (stranieri 31,6% dei ristretti al 30/4/2025).
CPR (gestione e trattenimento)25.000.000Gestione strutture + standard minimi.
Rimpatri forzati15.500.0002.864,77 € × volume annuo di esecuzioni.
Totale “irregolari”1.411.134.915Somma voci “irregolari”.
Accoglienza CAS/SAI~1.961.000.000137.653 presenze × 39,03 € × 365 (proxy media; i minori costano di più: 60 €).

Messaggio semplice: tra 1 e 2 miliardi l’anno per il perimetro “irregolari” e circa 1,4–2 miliardi per l’accoglienza (dipende dalla composizione adulti/minori). Non sono spiccioli; pretendere efficienza e regole chiare è doveroso.

“Fare come la Polonia”? Non è possibile e vi spiego perché

Domanda che torna: “Perché non li blocchiamo come fa la Polonia al confine con la Bielorussia?”. Perché in mare l’Italia è vincolata dal divieto di respingimenti collettivi e dal non-refoulement sanciti dalla CEDU. Nel caso Hirsi Jamaa c. Italia la Corte europea ci ha condannati (2012) proprio per i pushback verso la Libia: respingere “a tappeto” senza esame individuale viola la Convenzione. Queste regole valgono anche oggi purtroppo.

La Polonia opera su confine terrestre e ha usato barriere, zone cuscinetto, pushback molto contestati dalle corti e da organismi internazionali: non è “gratis” nemmeno per Varsavia. In mare, poi, gli obblighi SAR (SOLAS/SAR) non permettono scorciatoie. La via europea scelta nel Patto migrazione-asilo è diversa: screening, procedure accelerate per i casi a bassa probabilità, rimpatrio di frontiera dopo il diniego. Sta a noi farle funzionare davvero.

Reati: pochi fanno danni enormi, e il quartiere paga il conto

È vero che tra i detenuti gli stranieri sono sovra-rappresentati: 31,6% al 30 aprile 2025. Significa che esiste una minoranza recidiva molto impattante (furti seriali, spaccio, rapine, violenze). Se vuoi sicurezza devi tagliare la recidiva: pene certe, aggravanti per chi delinque violando un ordine di espulsione o un divieto di reingresso, ed espulsione giudiziale post-pena quando possibile (con i paletti di legge).

Questo è il punto: meno ideologia, più chirurgia. Colpire i sempre gli stessi che devastano le strade è ciò che cambia la vita dei residenti. E costa meno di inseguire 100 volte pratiche che non si chiudono mai.

“Quanto lavorano gli africani in Italia? E quanti prendono sussidi?”

Qui serve chiarezza. Gli stranieri residenti sono 5,42 milioni (9,2% della popolazione, al 1° gennaio 2025). Tra loro, gli africani sono circa un quarto (22,7% degli stranieri nel 2023: ordine di grandezza 1,2–1,3 milioni). Fonte: Integrazione Migranti.

Sul lavoro: gli occupati stranieri sono oltre 2,3–2,5 milioni; il tasso di occupazione degli stranieri non UE gira attorno al 60–61% (valore simile alla media complessiva degli stranieri). Non abbiamo una serie ufficiale unica disaggregata per continente aggiornata al 2025, ma applicando quel tasso alla platea africana stimiamo 700–800 mila occupati africani e un’area di non occupati (disoccupati + inattivi: studenti, genitori a casa, persone in formazione, malati) intorno a 450–550 mila. “Non occupato” significa automaticamente “a sussidio”: in Italia però molte prestazioni richiedono residenza, reddito e requisiti di legge. Cosa possibile in molti comuni, soprattutto se amministrati da partiti amici alla causa.

Nota scomoda ma vera: i lavoratori stranieri regolari danno anche entrate: contribuiscono all’8,8% del PIL e riempiono settori che senza di loro collasserebbero (agricoltura, costruzioni). Possiamo criticarne i costi; ma se ignoriamo il lato contributivo non stiamo descrivendo la realtà. Il vero cortocircuito non è lo straniero che lavora in regola: è l’irregolarità che abbassa i salari e alimenta nero e sfruttamento. L’immigrazione regolare va bene, sono le persone che non rispettano l’Italia il vero problema.

Richiedenti asilo: sì, molti vengono da Paesi oggi ritenuti “sicuri”

Dal 2024 l’Italia ha allargato l’elenco dei Paesi di origine sicuri (tra gli altri: Albania, Algeria, Bangladesh, Costa d’Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Tunisia…). Questo consente procedure accelerate e la dichiarazione di manifesta infondatezza se non emergono seri rischi individuali. Quindi, sì: chi abusa si può fermare in fretta—se applichiamo bene le regole di frontiera del Patto UE.

Quanto costano? Dipende dai numeri in accoglienza e dalla quota di minori. Con i parametri attuali (39,03 €/die adulti; 60 €/die minori) e le presenze del Cruscotto, la forchetta è ~1,4–2 miliardi l’anno. Più rapidi i dinieghi nei casi a bassa probabilità, meno giorni di accoglienza paghi.

Il conto che non si vede: lavoro nero e rimpatri che non partono

Se chiedi dov’è la perdita secca, rispondo senza dubbi: lavoro nero e rimpatri lenti. Finché c’è chi assume irregolari a salari da fame, l’ingresso clandestino conviene e i salari legalmente pagati (agli italiani e agli stranieri regolari) scendono. La cura è nota: multe vere ai datori, confisca dei profitti, interdizione dagli appalti, ispezioni mirate in agricoltura, edilizia, logistica, ristorazione. È la leva più efficace per frenare l’irregolarità “a monte”.

Sui rimpatri: con identificazione biometrica rapida, accordi di riammissione operativi (tempi certi per il laissez-passer), voli charter anche con Frontex e una catena unica “dalla pratica all’imbarco”, il costo per rimpatrio riuscito scende e la recidiva cala. Oggi paghiamo trattenimenti che non portano a nulla: è la classica spesa che non compra sicurezza.

Punto e a capo: cosa pretendo – da cittadino arrabbiato ma pragmatico

  • Regole dure contro l’irregolarità, non contro chi è in regola: più rimpatri, meno limbo, meno lavoro nero.
  • Procedure di frontiera applicate sul serio: decisioni rapide per chi proviene da Paesi sicuri e rimpatrio di frontiera dopo il diniego.
  • Pene certe e aggravanti mirate per i reati che distruggono i quartieri (furti seriali, spaccio organizzato, violenze, rapine), espulsione post-pena quando la legge lo consente.
  • Accoglienza ordinata e tracciata: revoca o riduzione dei benefici a chi viola regole e danneggia i centri; registro nazionale delle revoche per evitare rientri “a giostra”.
  • ONG coordinate in un quadro programmato: porti assegnati con logica operativa, rotazioni prevedibili, e frontiera amministrativa che taglia i tempi in banchina.

Questo è il dissenso: non contro le persone, ma contro un sistema che scarica costi e insicurezza sui cittadini. Vogliamo ordine e legalità non per ideologia: perché conviene a tutti.

La nostra soluzione per l’immigrazione clandestina

A) Espulsioni e permessi: stringere le maglie (T.U. 286/1998, artt. 4–5–9–13)

Cosa cambiare

  1. Ampliare (con elenco tassativo) i reati-soglia che consentono la revoca o il diniego del permesso e l’avvio accelerato dell’espulsione amministrativa: terrorismo, associazione mafiosa/di stampo mafioso, tratta, violenze sessuali aggravate, rapine aggravate, traffico di stupefacenti di medio-alta entità, reati reiterati contro il patrimonio con recidiva qualificata.
  2. Corsia rapida per l’espulsione di chi è già irregolare e condannato (anche non definitivamente) per i reati-soglia, con bilanciamento individuale su vita familiare (art. 8 CEDU) – niente automatismi puri.
  3. Termini perentori per convalide e impugnazioni (udienze monocratiche, fascicolo digitale) e cooperazione consolare obbligatoria via canali biometrici.
  4. Piena utilizzazione del trattenimento amministrativo entro i limiti UE (oggi l’Italia può arrivare sino a 18 mesi) quando davvero necessario a eseguire il rimpatrio.

Perché regge: rispetta la Direttiva rimpatri (procedura amministrativa, non penale, niente “detenzione punitiva”), come chiarito dalla Corte di giustizia nel caso El Dridi.

B) Frontiera amministrativa “vera” (attuazione Patto UE migrazione e asilo)

Cosa cambiare

  1. Legge di attuazione organica del Patto: screening, identificazione, rilievi, procedura di frontiera per domande con bassa probabilità e rimpatrio di frontiera se c’è diniego, con difesa legale rapida ma effettiva.
  2. Hotspot portuali adeguati (spazi, interpreti, sanitari, difesa), target di decisione per i casi “manifestamente infondati”.

Perché regge: il Patto è entrato in vigore l’11 giugno 2024 e dovrà essere pienamente applicato entro giugno 2026: si tratta di usare strumenti UE, non aggirarli.

C) Accoglienza: meno abusi, meno costi (d.lgs. 142/2015, art. 23)

Cosa cambiare

  1. Linee guida vincolanti nazionali sulla riduzione/revoca delle condizioni materiali di accoglienza (abbandoni ingiustificati, violenza, danneggiamenti, reiterati comportamenti ostili), con motivazione rafforzata e standard minimi assicurati.
  2. Tracciabilità digitale delle misure prefettizie e Registro nazionale delle revoche per evitare rientri “a rotazione” tra centri.

Perché regge: l’art. 23 consente già riduzioni/revoche caso per caso; la riforma rende omogenea l’applicazione sul territorio, rispettando gli standard UE.

D) Pene e aggravanti “intelligenti” (Codice penale e CPP)

Cosa cambiare

  1. Aggravante specifica (nuovo art. o comma) per delitti violenti o furti/rapine/spaccio commessi da soggetto sotto divieto di reingresso o con ordine di espulsione esecutivo (colpisce la violazione dell’ordine, non la nazionalità).
  2. Aumento dei minimi edittali per violenze sessuali aggravate e rapine aggravate, + una recidiva specializzata per furti seriali in concorso/effrazione.
  3. Espulsione giudiziale post-pena come misura di sicurezza a tutela dell’ordine pubblico per non cittadini condannati per i reati-soglia, decisa dal giudice con verifica di non-refoulement e vita familiare.

Perché regge: la pena è uguale per tutti (niente discriminazioni), l’aggravante guarda alla pericolosità processuale (ordine violato) e l’espulsione giudiziale passa dal giudice con test di proporzionalità.

E) Lavoro nero: togliere ossigeno all’irregolarità (sanzioni ai datori)

Cosa cambiare

  1. Recepimento “muscolare” della Direttiva 2009/52/CE: multe più alte, confisca obbligatoria dei profitti, interdizione da appalti/agevolazioni e obbligo di rimborsare i costi di rimpatrio dei lavoratori irregolari impiegati in nero.
  2. Ispezioni mirate (agro, edilizia, logistica, ristorazione) con report trimestrali pubblici su ispezioni, sospensioni e somme recuperate.

Perché regge: tocca i datori (vera calamita del sommerso), riduce l’attrattività dell’ingresso irregolare e protegge i salari legali.

F) Prestazioni sociali: condizionalità, non discriminazione

Cosa cambiare

  1. Introdurre clausole di sospensione temporanea per prestazioni non essenziali (bonus non vitali) in caso di condanna definitiva per reati-soglia, con:
    – durata definita e parità di trattamento (devono valere anche per gli italiani condannati per gli stessi reati),
    – esclusione di minori e prestazioni essenziali (salute, base di sussistenza),
    – tutela giurisdizionale rapida.
  2. Per i lungo-periodo (dir. 2003/109/CE) garantire sempre non discriminazione e proporzionalità: la sospensione non può annullare diritti fondamentali.

G) Cittadinanza: revoca mirata per delitti eccezionali (L. 91/1992)

Cosa cambiare

  1. Estendere la revoca della cittadinanza (oggi possibile per terrorismo) a pochissimi delitti di eccezionale gravità (strage, associazione mafiosa con ruolo apicale, terrorismo) solo per chi ha anche un’altra cittadinanza (no apolidia), con:
    – pronuncia del tribunale,
    – test di proporzionalità (vita familiare, radicamento) alla luce della giurisprudenza Rottmann/Tjebbes,
    – motivazione rafforzata e possibilità di riesame dopo anni.

Perché regge: tutela la cittadinanza UE come status fondamentale; niente automatismi, niente apolidia.

H) CPR e rimpatri: efficacia, non spesa “a vuoto”

Cosa cambiare

  1. Legge su standard minimi dei CPR (sanità, difesa, controllo esterno), gare trasparenti e indicatori pubblici: “costo per rimpatrio riuscito” e tasso di esecuzione a 90/180 giorni.
  2. Piena attivazione dei rimpatri Frontex, charter dedicati, “case manager” nazionale per ciascun caso fino all’imbarco.

Perché regge: punta all’efficacia (oggi il nodo non è spendere, è rimpatriare davvero).

I) Ciò che non puoi fare (o che ti farebbe condannare)

  • Respingimenti collettivi o “zone franche” per negare l’accesso all’asilo: vietati dalla CEDU; l’Italia è già stata condannata nel caso Hirsi Jamaa per i pushback verso la Libia.
  • Criminalizzare il soggiorno irregolare per forzare i rimpatri: la CGUE lo ha già bocciato (El Dridi); la via è amministrativa.
  • Negare cure urgenti agli irregolari (art. 35 T.U.): collide con art. 32 Cost. e profili CEDU; si può migliorare riscossione ticket e standard STP, non abolire l’accesso all’urgenza.
  • Automatismi di espulsione “al primo reato” per chi ha permesso o è cittadino UE: servono valutazione individuale e test di proporzionalità (caso Tsakouridis per i cittadini UE).
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